IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della
protezione civile e disciplina della relativa attività);
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.1 del 21.02.2020, n.2 del
22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Tenuto conto che con Decreto del 26.02.2020 il Ministero della Salute ha approvato uno schema di
ordinanza regionale avente ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto opportuno recepire i contenuti, di cui al predetto schema di ordinanza, provvedendo nel
contempo ad un riordino complessivo delle disposizioni già emanate con le ordinanze regionali
sopracitate, nonché all’adozione di ulteriori misure;
Richiamata l’ordinanza n. 5 del 28.02.2020 mediante la quale sono state disposte “Misure per la
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”,
revocando le ordinanze n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Ritenuto, opportuno, al fine di modificare l’ordinanza n.5 del 28.02.2020, sulla base delle
disposizioni contenute nel DPCM sopracitato ed integrare la stessa con ulteriori disposizioni,
adottare una nuova ordinanza, che per esigenze di maggiore chiarezza, sostituisce integralmente la
ordinanza n.5/2020, che, pertanto, viene revocata.
ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità
pubblica, le seguenti misure:
1. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della
salute;
b) i servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, le scuole di
ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono
esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le
informazioni sulle misure di prevenzione indicate dal Ministero della salute e allegate al
presente provvedimento secondo gli schemi regionali (Allegato 1);
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni, di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020, devono essere
messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani;
d) i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli
esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei
mezzi;
f) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima
dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente
disposizione;
g) quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza
di sicurezza (trasmissione droplet). Sono fatte salve le autonome determinazioni delle
amministrazioni titolari della procedura, anche in merito alle iniziative da assumere qualora non
si riesca a garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro fra i candidati;
h) le misure suddette dovranno intendersi modificate/aggiornate in ragione delle disposizioni di
livello nazionale adottate in materia.
2. MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI A RISCHIO
a) chiunque abbia fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni dopo aver
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di
contenimento del contagio (identificabili attraverso provvedimenti di livello nazionale o
attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare
tale circostanza al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana
Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL
Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00,
con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese;
b) tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di
prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato;
il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni
pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di
seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria
territorialmente competente:
i. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e
assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di
soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
ii. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare,
illustrandone le modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima
adesione, anche con riferimento ai familiari conviventi, secondo quanto
dettagliato alla lettera d) ed e) del presente paragrafo e al paragrafo 3;
iii. effettua la sorveglianza sanitaria sui soggetti segnalati, al fine di rilevare
l’eventuale comparsa di sintomatologia, come di seguito riportata,
informandone il MMG e PLS;
iv. informa il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, da cui il
soggetto è assistito, tramite una dichiarazione in cui si attesta che il soggetto
è stato posto in isolamento fiduciario per motivi di sanità pubblica,
specificando la data di inizio e fine, anche per l’eventuale certificazione, ai
fini INPS da parte del MMG/PLS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio
2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti (così come definito dalle vigenti disposizioni
del Ministero della Salute) con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva
COVID-19, così come identificati dall’indagine epidemiologica dei Servizi di Igiene
Pubblica, si applicano le procedure, di cui al presente paragrafo, lettera b), punti ii) e
seguenti, precisando che, in tale fattispecie, il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente
competente propone al Sindaco l’adozione di una ordinanza per la disposizione della
quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni,secondo lo schema,
di cui all’allegato 2, inviando la stessa proposta, per conoscenza, al Prefetto;
d) il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente
deve, sia in merito ai casi di cui alla lettera a), sia ai casi di cui alla lettera c), inoltre:
i. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in
isolamento, nonché degli eventuali conviventi;
ii. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali
conviventi in caso di comparsa di sintomi;
iii. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte
al giorno (mattina e sera).
Laddove l’individuo in isolamento condivida lo stesso domicilio con altre persone è
fatta loro raccomandazione di osservare le medesime precauzioni, pur non essendo le
stesse sottoposte al vincolo dell’isolamento
e) Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare la persona,
sia in merito ai casi di cui alla lettera a) e dei casi di cui alla lettera c), sul significato, le
modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare, al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure, in conformità alle previsioni dell’ordinanza del
sindaco:
i. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima
esposizione;
ii. divieto di contatti sociali;
iii. divieto di spostamenti e/o viaggi;
iv. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
v. evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di
conviventi;
vi. osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle
mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici,
aerazione degli ambienti);
3. MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO
Il Servizio di Igiene Pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza e nel caso venga rilevata la comparsa di
sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, disturbi
respiratori), interviene al domicilio dell’interessato, adottando le previste necessarie misure
protettive, per il prelievo del tampone faringeo da avviare alle indagini di laboratorio per la
verifica diagnostica.
Nel caso in cui la sintomatologia rilevata sia critica (difficoltà respiratorie e temperatura molto
elevata) il Servizio di Igiene Pubblica provvede ad attivare tramite il 118 il pronto intervento per
la presa in carico assistenziale.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e/o il Servizio di Igiene Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi
dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
Il medico del Servizio di Igiene Pubblica procede, secondo quanto previsto dalla circolare 5443-
22/02/2020DGPRE-DGPRE-P, previo eventuale consulto con il MMG/PLS.
I Comuni d’intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvedono alla
fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità alle persone
poste in isolamento.
4. CRITERI PER L’ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI
a) I test diagnostici per la verifica della positività a SARS-CoV-2 vengono effettuati
esclusivamente sui casi sospetti, così come definiti dalle vigenti disposizioni nazionali.
b) In particolare per quanto concerne la determinazione della zone con trasmissione comunitaria si
fa riferimento ai Comuni oggetto di misure interdittive (quarantena) ed ai Paesi nei quali
l’incidenza dei casi accertati è uguale o maggiore a 1/100.000, così come documentato e
aggiornato dal sito ECDC del Centro Europeo per il controllo delle malattie.
c) La richiesta di effettuazione del test deve essere inoltrata al laboratorio di microbiologia di
riferimento, previa validazione da parte del medico del competente Servizio di Igiene Pubblica o
del medico del pronto soccorso o specialista in malattie infettive dell’ospedale di riferimento,
che attesterà la presenza dei seguenti requisiti alternativi:
 criterio epidemiologico e sintomatologia suggestiva;
 contatto stretto con soggetto positivo e sintomatologia suggestiva
5. RACCOMANDAZIONI PER GLI OSPEDALI E PER LE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIO SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA
a) Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri
allo scopo di ridurre l’accesso privo di sorveglianza.
b) Si invita ad assumere agli accessi misure precauzionali per le persone con febbre e/o
sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la sensibilizzazione dei visitatori
all’utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta.
c) All’ingresso in pronto soccorso devono essere attivati percorsi dedicati per i pazienti che
manifestano febbre, tosse o sintomi respiratori e presentano criteri epidemiologici sospetti, anche
tramite l’attivazione di area/zone di pre-triage. In ogni caso si deve prevedere di far indossare la
mascherina chirurgica a tutti coloro che manifestano tosse, febbre o sintomi influenzali fin dalla
presentazione al pre-triage.
d) Si invita, inoltre, a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti
ricoverati, sia per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni
organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti.
6. DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
a) Si dispone che le microbiologie delle tre Aziende Ospedaliero-Universitarie della Toscana,
AOUP, AOUC, AOU siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per
Covid-19.
b) Inoltre, in rapporto ad eventuali crescenti necessità, si dispone che siano attivate le altre
microbiologie del SSR, a seguito di specifico provvedimento della Direzione regionale competente,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera G.R. n.74 del 27 gennaio 2020.
7. RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI
CON SINDROME INFLUENZALE
Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, si
raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e
altri sintomi influenzali di utilizzare le procedure ordinarie di assistenza (MMG/PLS), privilegiando
il contatto telefonico dal proprio domicilio.
a) A seguito del colloquio telefonico, il medico valuta la situazione specifica del paziente e la
possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come
da indicazioni ministeriali.
i) Quando ritenga un caso sospetto (così come definito al paragrafo 4), il Medico di
Medicina Generale o il PLS contatta il 118 o il Servizio di igiene pubblica per l’esecuzione
del test in ospedale o a domicilio, a seconda del quadro clinico.
ii) Qualora il Medico di Medicina Generale o il PLS valuti il caso non sospetto garantisce la
corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico,
privilegiando il contatto telefonico e l’assistenza a domicilio.
b) Si dispone che i MMG/PLS assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle
ore 8 alle ore 20, fatte salve successive disposizioni regionali, da emanarsi con apposita circolare.
c) Si raccomanda, comunque, l’organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso
programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso.
d) Per quanto riguarda le modalità di protezione dal rischio, compreso il corretto utilizzo dei DPI, si
fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale vigente e si dispone che siano forniti
dal SSR.
8. RACCOMANDAZIONE PER L’APPROPRIATEZZA DELLEE CURE E PER L’USO
CORRETTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE
Dai dati epidemiologici disponibili, relativamente alle aree con trasmissione comunitaria diffusa di
SARS-CoV-2, risulta che l’infezione, nell’80/90% dei casi, si manifesta con sintomi lievi-moderati
(sindrome di tipo simil-influenzale).
Pertanto, si raccomanda a tutto il personale sanitario coinvolto nel processo di assistenza, di cui alla
presente ordinanza, di assicurare il corretto setting delle cure, in base alle condizioni cliniche e di
rischio personale del paziente, assicurando, altresì, per quanto possibile, le cure presso il domicilio,
allo scopo di salvaguardare le risorse ospedaliere per i casi più gravi, a tutela della salute pubblica
collettiva.
E’ fatto carico ai responsabili dei Pronto Soccorso e agli specialisti di malattie infettive di assicurare
un percorso corretto del paziente all’interno della struttura ospedaliera.
9. DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE
PER
MOTIVI DI STUDIO, DI LAVORO O DI TURISMO
a) Agli studenti stranieri, temporaneamente iscritti al SSR, o italiani residenti in altre regioni,
presenti sul territorio toscano per motivi di studio e agli altri soggetti non residenti e presenti
sul territorio toscano per motivi di lavoro o turismo, al pari di quanto previsto per i cittadini
toscani, sono garantite le misure di prevenzione e assicurati i percorsi assistenziali e di presa
in carico, di cui alla presente ordinanza.
b) Per gli studenti stranieri non iscritti al SSR e per gli studenti italiani e gli altri soggetti
presenti sul territorio toscano per motivi di lavoro, privi di domicilio sanitario, nonché per i
soggetti presenti sul territorio toscano per motivi di turismo, la presa in carico è garantita
attraverso i Servizi di Igiene e sanità pubblica contattabili attraverso il numero unico
dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda
USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana Sud Est 800579579), attivo
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00. Ai fini della garanzia di tutela della
salute pubblica, le prestazioni a favore di tali soggetti sono rese a titolo gratuito o ad
integrazione dei rimborsi esigibili dalle coperture assistenziali-sanitarie e assicurative degli
Stati o di altre istituzioni pubbliche o private.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Si dispone che nei 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale siano sospese le penalità
previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali entro 48 ore prima della
erogazione delle stesse (c.d.malum).
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna e comporta la revoca
dell’ordinanza n.5 del 28.02.2020.
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o
eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute
disposizioni normative o amministrative nazionali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa:
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
 ai Sindaci del territorio toscano;
 ai Prefetti;
 alle Aziende ed Enti del SSR
 all’Ufficio scolastico regionale, per la comunicazione agli Istituti scolastici regionali di ogni
ordine e grado;
 alla Direzione regionale infrastrutture e mobilità, per la comunicazione ai gestori dei servizi
di trasporto pubblico regionale;
 alle Università presenti sul territorio toscano.
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del
procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle
disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna e comporta la revoca
dell’ordinanza n.5 del 28.02.2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente

 https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24263283/Ordinanza_del_Presidente_n.6_del_02-03-2020-Allegato-01-1.pdf/8ec9ad11-83af-3c51-ebc1-7ea8812183a2?t=1583

 https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24263283/Ordinanza_del_Presidente_n.6_del_02-03-2020-Allegato-02.pdf/f34d8c1c-f24e-01bd-48a2-66358f5a7ecc?t=1583311730365