Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani

STATUTO

Titolo I – Dell’Associazione

Art. 1

1.  Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) è una associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, con simbolo …., senza fini di lucro e di fatto regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

Art. 2

1. L’Associazione non persegue finalità di lucro ed ha come scopo fondamentale: a) la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche, e la propria coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza; b) la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attività professionale; c) interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo compongono; per tali scopi e per la tutela dei suoi iscritti, lo S.N.A.M.I., intraprende ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle convenzioni e dei contratti dei medici qualunque sia la loro qualifica ed il loro rapporto con strutture pubbliche e private; d) mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, delle altre organizzazioni sindacali; e) promuovere l’informazione, anche attraverso l’attività editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell’opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi; f) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni sindacali mediche libere e rappresentative, Nazionali, dell’U.E. ed Internazionali allo scopo di raggiungere l’unità dei medici, partecipando all’uopo ad organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l’adesione, anche per la migliore tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del Medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.

Art. 3

1. Dell’Associazione SNAMI possono far parte gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che accettano e condividono il presente Statuto.

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